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Il nuovo comma 10-bis dell´art. 656 c.p.p., stabilendo che nell´ordine di esecuzione la pena da espiare sia indicata computando le detrazioni previste per la liberazione anticipata con avviso al destinatario che le detrazioni suddette non saranno riconosciute qualora durante il perìodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione, non consente il riconoscimento anticipato del beneficio per ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi del comma 5 dell´art. 656 c.p.p.

Argomento: Esecuzione penale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 2 dicembre 2024, n. 44020)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“(…) 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di (…), in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di (…) diretta ad ottenere la declaratoria di temporanea inefficacia, ai sensi dell'art. 656, commi 5 ss., cod. proc. pen., dell'ordine di carcerazione relativo alla sentenza di condanna (…), emessa a suo carico dal medesimo Tribunale, confermata in appello e divenuta irrevocabile (…), che aveva inflitto la pena detentiva, interamente da espiare, di quattro anni e sei mesi di reclusione. 2. (…) ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico deduce la violazione dell'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 5, comma 1, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Tale disposizione è dal ricorrente interpretata nel senso che la pena da considerare nell'ordine di esecuzione, ai fini della sospensione della carcerazione, andrebbe calcolata al netto delle detrazioni per la liberazione anticipata che il condannato potrebbe ottenere, nel corso della futura espiazione, in caso di partecipazione all'opera di rieducazione. Calcolando da subito la liberazione anticipata potenzialmente concedibile, la pena espianda risulterebbe, nel caso di specie, inferiore al limite quadriennale di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., legittimando - nelle more - la sospensione del titolo esecutivo. Motivi della decisione 1. Il comma 10-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 5, comma 1, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recita: "Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il perìodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione". 2. La disposizione, come chiarito nella relazione illustrativa allegata al D.D.L. A.S. 1183 (XIX legislatura), di conversione in legge del D.L. n. 92 del 2024, si inserisce in un più ampio disegno di riforma della disciplina in materia di liberazione [continua ..]

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